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Exodus 22
Italian la nuova diodati
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1
»Se uno ruba un bue o una pecora e li ammazza o li vende, restituirà cinque buoi per il bue e quattro pecore per la pecora.
2
Se il ladro, colto nell’atto di fare uno scasso, è percosso e muore, il proprietario non è colpevole di omicidio nei suoi confronti.
3
Se il sole si era già alzato quando avvenne il fatto, egli è colpevole di omicidio. Il ladro dovrà risarcire il danno; se non ha di che risarcirlo, sarà venduto per il furto da lui fatto.
4
Se la cosa rubata bue o asino o pecora che sia, è trovata viva nelle sue mani, restituirà il doppio.
5
Se uno danneggia un campo o una vigna, lasciando andare le sue bestie a pascolare nel campo di un altro, risarcirà il danno col meglio del suo campo e col meglio della sua vigna.
6
Se un fuoco si propaga e si estende alle spine si che viene bruciato il grano in covoni o il grano in piedi o il campo, chi ha acceso il fuoco dovrà risarcire il danno.
7
Se uno affida al suo vicino del denaro o degli oggetti da custodire, e questi sono rubati dalla casa di questo tale, se si trova il ladro, restituirà il doppio.
8
Se il ladro non si trova, il padrone della casa sarà portato davanti a DIO per giurare che non ha messo la sua mano sui beni del suo vicino.
9
Per qualsiasi genere di reato, sia che si tratti di un bue, di un asino, di una pecora, di un vestito o di qualunque oggetto perduto che un altro afferma essere suo, a causa di ambedue le parti verrà davanti a DIO; colui che DIO condannerà, restituirà il doppio al suo vicino.
10
Se uno dà in custodia al suo vicino un asino o un bue o una pecora o qualunque altra bestia, ed essa muore o è ferita o è portata via senza che nessuno veda,
11
ci sarà fra le due parti un giuramento davanti all’Eterno per sapere se il depositario non ha messo la sua mano sui beni del suo vicino. Il padrone della cosa accetterà il giuramento, e l’altro non sarà tenuto al risarcimento di danni.
12
Ma se la cosa gli è stata rubata, egli dovrà risarcire del danno il padrone di essa.
13
Se la bestia è stata sbranata, la porterà come prova, e non sarà tenuto al risarcimento per la bestia sbranata.
14
Se uno prende in prestito dal suo vicino una bestia, e questa si ferisce o muore quando il suo padrone non è presente, egli dovrà risarcire il danno.
15
Se il padrone è presente, non dovrà risarcire i danni; se la bestia è stata presa a nolo, essa è compresa nel prezzo del nolo.
16
Se uno seduce una fanciulla non ancora fidanzata e si corica con lei, dovrà pagare per la sua dote e prenderla per moglie.
17
Se il padre di lei rifiuta assolutamente di dargliela, pagherà la somma richiesta per la dote delle vergini.
18
Non lascerai vivere la strega.
19
Chi si accoppia con un bestia dovrà essere messo a morte.
20
Chi sacrifica a un altro dio, all’infuori del solo Eterno, sarà sterminato.
21
Non maltratterai lo straniero e non l’opprimerai perché anche voi foste stranieri nel paese d’Egitto.
22
Non opprimerai alcuna vedova, né alcun orfano.
23
Se in qualche modo li opprimi ed essi gridano a me, io udrò senza dubbio il loro grido;
24
la mia ira si accenderà e io vi ucciderò con la spada; le vostre mogli diventeranno vedove e i vostri figli orfani.
25
Se tu presti del denaro ad alcuno del mio popolo, al povero che è con te, non lo tratterai da usuraio; non gli imporrai alcun interesse.
26
Se prendi in pegno il vestito del tuo vicino, glielo renderai prima che tramonti il sole,
27
perché esso è l’unica sua coperta e la veste con cui si avvolge il corpo. In cos’altro dormirebbe egli? E se avverrà che egli gridi a me, io lo udrò, perché sono misericordioso.
28
Non bestemmierai DIO e non maledirai il principe del tuo popolo.
29
Non indugerai a offrirmi il tributo del tuo raccolto e di ció che cola dai tuoi strettoi. Mi darai il primogenito dei tuoi figli.
30
Lo stesso farai del tuo bue e della tua pecora: il loro primo parto rimarrà sette giorni presso la madre; l’ottavo giorno me lo darai.
31
Voi mi sarete degli uomini santi; non mangerete carne di alcun animale sbranato nei campi; gettatela ai cani«.
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